In Approfondimenti, RC Professionale

Gennaio 2018: la legge 24/2017, altrimenti detta Legge Gelli, diventa attuativa. La domanda comune è: e ora? Attraverso fonti ufficiali e visioni legislative, facciamo il punto su come cambierà il rapporto medico-paziente e medico-struttura in una visione della regolarizzazione della responsabilità civile e penale dei soggetti coinvolti e della disciplina tra le parti, definita nelle sue linee guida dal Ministero della Salute.

Disdette RC mediche UnipolSai: fai la scelta giusta con BIG!
Momento di rottura per il settore assicurativo medico-sanitario: la compagnia assicurativa Unipol, finora punto di riferimento del mercato per l’RC medici, sta gradualmente uscendo dal business medico disdettando le polizze di responsabilità civile medica. Un problema che può essere trasformato in una risorsa per i medici che si trovano – loro malgrado – a cambiare RC professionale ed interlocutore: grazie all’alta specializzazione nelle polizze professionali per medici e infermieri e ai partner di cui ci avvaliamo, noi di BIG Insurance Brokers possiamo offrire al personale sanitario la migliore RC medici su misura, personalizzata e al più basso premio assicurativo. Per farlo ci avvaliamo di tutte le offerte presenti sul mercato e mostriamo al medico che si rivolge a noi le migliori polizze RC mediche, illustrando pro e contro di ciascuna proposta.
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Cosa dice la Legge Gelli Bianco

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo ed entrata in vigore il 1° aprile 2017, la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante la dicitura“Disposizioni in materia di  sicurezza  delle  cure  e  della  persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale  degli esercenti le professioni sanitarie” mira a ridefinire un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente permettendo ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggiore serenità, grazie alla nuove norme in tema di responsabilità penale e civile, e garantendo ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti.

L’obiettivo preposto dalla legge è infatti quello di rispondere e chiarire le dinamiche del contenzioso medico legale, fenomeno che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e l’incedere sempre più pressante della medicina difensiva, che ha causato un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica.

Con il nuovo provvedimento:
1 – si regolamenta l’attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio,
2 – si prevede l’obbligo per le direzioni sanitarie delle strutture di fornire la documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta entro 7 giorni,
3 – si affidano le linee guida non più solo le Società scientifiche, ma anche enti e istituzioni ed associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

In pratica, rispetto alla Legge Balduzzi, la Legge Gelli Bianco:

• Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private.
• Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
• Obbliga tutto il comparto a stipulare una polizza rc professionale.
• Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
• Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.

Cambia così sia la responsabilità penale dei medici, esclusa per imperizia laddove il sanitario riesca a dimostrare di essersi attenuto alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità, che la responsabilità civile, ridefinita sulla base di responsabilità specifiche distinguendo tra tutti coloro che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria, che risponderanno nei confronti dei pazienti solo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile; dall’altro ci sono le strutture sanitarie, private o pubbliche che risponderanno per responsabilità contrattuale.

Leggi il testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale

Come funziona una polizza professionale medici?

Nel malaugurato caso che un Medico riceva una richiesta di risarcimento danni o altro atto come un avviso di garanzia, secondo le nuove normative interverrà a copertura del danno l‘assicurazione professionale medici. Tali atti di contestazione di responsabilità professionale scaturiscono ovviamente da un presunto errore relativo allo svolgimento dell’attività sanitaria. A questo punto il medico dovrà subito comunicare all’Assicuratore che ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. Si procede così all’apertura di un sinistro.

A quel punto può essere che la richiesta di risarcimento vada verso un binario morto, che passi al penale e che un giudice condanni il sanitario, o, ancora, che gli Assicuratori facciano un accordo transattivo prima di una sentenza di condanna. La Compagnia di assicurazione che ha assicurato la responsabilità medica negli ultimi due casi coprirà le spese sostenute per il pagamento del danno arrecato al paziente e/o ad altri soggetti interessati.

E’ quindi evidente come una polizza a copertura dei rischi professionali eviti enormi disagi per un assicurato condannato a pagare un danno rischiando di perdere il patrimonio derivante dall’esercizio della professione stessa.

Quali sinistri copre la polizza professionale Medici?

I sinistri sulle assicurazioni professionali dei medici riguardano una condotta erronea (colposa) del medico oppure una condotta omissiva. Ecco alcuni esempi:
• errore tecnico in una prestazione chirurgica che comporti una grave menomazione del paziente;
• erronea terapia che comporti un aggravamento irreversibile della patologia pregressa;
• erronea diagnosi in un’urgenza che comporti gravi danni al paziente;
• intervento intempestivo in ipotesi nelle quali sia necessario;
• mancato ed immotivato rispetto delle linee guida e delle procedure prescritte;
• mancata o erronea acquisizione del consenso informato o di una cartella clinica.

Liberi Professionisti e Medici Dipendenti: prima e dopo la Legge Gelli Bianco

Un buona parte dei medici opera in regime libero professionale. Il rischio professionale del medico libero professionista è maggiore rispetto al dipendente di struttura pubblica o privata. Fino al periodo ante Legge Gelli Bianco il medico dipendente di struttura privata era responsabile per colpa lieve e colpa grave solo su rivalsa della struttura sanitaria che aveva pagato il risarcimento del danno. Il medico dipendente pubblico era (ed è anche oggi) responsabile solo per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Il medico libero professionista era responsabile per colpa lieve e grave congiuntamente alla struttura sanitaria. Con la legge Gelli Bianco questa distinzione si gioca su piani differenti: il medico è cioè responsabile civilmente a prescindere dal suo inquadramento mentre la struttura in cui esercita è tenuta a rispondere al danno per responsabilità contrattuale.

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Legge Gelli, Codice Civile e Responsabilità

La legge Gelli, all’art. 7, dispone che il medico (esercente professione sanitaria) è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che la prescrizione per chiamarlo in causa è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente. Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia responsabilità contrattuale. Ciò significa che la prescrizione diventa di 10 anni e l’onere della prova di non essere responsabile spetta alla struttura ospedaliera.

Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente) e viene usata la struttura solo per eseguire l’intervento.Nel giugno 2017 il Tribunale di Verona ha stabilito inoltre che in tale particolare caso la struttura è responsabile solo per eventuali negligenze riguardanti  le prestazioni che eroga la struttura e non per l’operato personale del medico.

Con la legge Gelli inoltre, il medico è responsabile solo per colpa grave se presta la sua attività in una struttura sanitaria (art. 9 legge 24/2017) a prescindere dal suo inquadramento (dipendente/libero professionista) e dalla natura giuridica della struttura (pubblica/privata). Tale norma porterà ad un probabile notevole abbassamento dei premi di polizza per i sanitari che effettuano interventi chirurgici in quanto con la legge Gelli questi rispondono del loro operato solo per la colpa grave. I risarcimenti derivanti da colpa lieve saranno a totale carico delle struttura sanitarie senza possibilità di rivalsa.

Linee Guida Legge Gelli: un vademecum da rispettare

Le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali introdotte dalla legge Gelli hanno un valore puntuale e definito: l’art. 6 della legge esclude infatti la punibilità penale qualora il danno professionale sia stato causato da un comportamento aderente alle linee guida. La loro osservanza quindi, da un lato esclude la responsabilità penale, ma non esclude una eventuale responsabilità civile.

 

Polizza legale

Anche se la Legge Gelli, attraverso i distinguo, le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali indicate, offre un valido strumento per non incorrere in errori e cause penali, non è da escludere una controversia la cui parola finale spetti al Giudice. Soprattutto quando il Medico è un chirurgo, un ginecologo o svolga la sua attività in dal parto, è opportuno che alle disposizioni obbligatorie della legge Gelli associ una Polizza Legale dedicata che garantisca la totale copertura delle spese sostenute per affrontare la causa.

 

Polizza infortuni e polizza verso terzi

Occorre fare un distinguo. Chi sottoscrive una RC Professionale Sanitaria sarà coperto per i danni fatti a terzi, ma non per i danni che arrecati a sé stessi sul luogo di lavoro. Per questo è bene affiancare all’RC professionale Medici una RC Infortuni e, soprattutto per quei medici che vengono in contatto con il sangue e i liquidi del paziente, una Polizza contagio.

 

Responsabilità civile sanitaria 2010/18: rischi, premi e denunce

Il rischio r.c. sanitaria fa parte del ramo r.c. generale e, nel suo ambito, i 612 milioni di premi raccolti nel 2018 rappresentano il 14% del totale della raccolta diretta nel ramo in Italia (13,9% nel 2017). Per le imprese estere tale quota aumenta al 24,5% (contro il 9% delle imprese italiane), evidenza della maggiore propensione delle imprese estere ad operare in questo particolare settore.

Questo, sinteticamente, il quadro che emerge dalle statistiche riguardanti i rischi da responsabilità civile sanitaria negli anni 2010-2018 riportate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)….

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Come si sottoscrive una Polizza professionale medici?

La Compagnia assicurativa basa le proprie proposte su un modulo proforma di autocertificazioni che chiede al Medico di indicare tutti i dettagli relativi allo svolgimento della propria professione. Il questionario – modulo di proposta è un documento assicurativo ufficiale da compilare prima di stipulare una polizza professionale medici ed è particolarmente importante al fine di rendere operativa concretamente la polizza in caso di sinistro.  Le informazioni dichiarate in tale questionario dovranno rispondere al vero.
In caso dichiari il falso o dichiari di non effettuare interventi invasivi mentre è vero il contrario, la Compagnia Assicurativa potrebbe non pagare il sinistro oppure pagarlo in parte. Proprio il codice civile all’art. 1892 indica che per dichiarazioni false o reticenti la copertura potrebbe essere limitata o annullata.

 

Curiosità

Secondo il Tribunale per i diritti del malato, le specialità in cui avviene il maggior numero di casi di malasanità sono (nell’ordine):

  • ortopedia;
  • oncologia;
  • ginecologia e ostetricia;
  • chirurgia generale e oculistica;
  • odontoiatria;
  • emergenza e pronto soccorso.

Ciò dimostra che basta poco per incorrere in errore e un difetto nell’attività quotidiana può determinare gravi danni a cui il medico, oltre a fronteggiare il disagio etico e morale, sarà tenuto a rispondere economicamente. Un’assicurazione adeguata mira proprio a rispondere a queste controversie mettendo al sicuro il lavoro del professionista.

Quanto costa una Polizza RC professionale medici?

Il costo di una RC Professionale Medici è dettato dal tipo di attività svolta dal medico. Innanzitutto si devono calcolare i rischi sulla base dell’operatività sul paziente (interventi invasivi o non invasivi), sulla specializzazione del medico e sulla sua esperienza precedente.

Facciamo il punto:

Interventi invasivi o non invasivi

Si definiscono “atti invasivi” atti praticati senza accesso alla sala operatoria e senza anestesia totale o spinale mediante utilizzo a scopo terapeutico di sorgenti di energia meccanica, termica, luminosa, nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti e quelli che comportano la cruentazione di tessuti per introduzione di strumentario.
Si definiscono “atti chirurgici” atti praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale.

Specializzazione e prestazione d’opera

E’ possibile che il medico specializzato in una scuola di specializzazione potrebbe esercitare concretamente un’attività differente. Alla Compagni assicurativa interessa di norma l’attività concretamente svolta a prescindere dalla specializzazione conseguita. Sarà pertanto richiesta e doverosa una precisazione.

Sinistri e Circostanze note e Retroattività

Sinistri pregressi in corso o archiviati vanno dichiarati per non invalidare l’operatività delle coperture. Alcune Compagnie chiedono l’intera storia sinistri, altre si fermano agli ultimi 5 anni e altre ancora, negli ultimi 3 anni. La nuova polizza escluderà dalla copertura retroattiva ogni conseguenza diretta e indiretta dei sinistri dichiarati. Sarà pertanto opportuno valutare esattamente la storia del medico prima di scegliere a quale Compagnia affidarsi.

Polizza a primo rischio e a secondo rischio

Frequentemente si sente parlare di Polizze RC Medici a primo e a secondo rischio. Tale concetto presuppone la concomitanza di due polizze diverse che coprono i medesimi rischi. La contemporaneità delle coperture si verifica quando il medico stipula una polizza e un’altra polizza per i medesimi rischi viene stipulata anche dalla struttura sanitaria dove il medico presta la propria opera.
Più raramente può capitare che è il medico stesso che stipuli due polizze. Tale caso capita quando le due polizze coprono due ambiti di rischi diversi (come la medicina generale una e la medicina estetica l’altra) ma per determinate attività sono sovrapponibili.
Riprendendo l’ultimo esempio può capitare la polizza rc della medicina estetica copra anche la medicina generale (rischio inferiore). Se una delle due polizze ha la clausola che la copertura va a secondo rischio in presenza di altre polizze per il medesimo rischio allora questa interverrà solo dopo l’esaurimento del massimale dell’altra polizza.

Una Polizza per ogni Medico e Operatore Sanitario

In qualità di broker assicurativo, BIG INSURANCE BROKERS è in grado di distinguere fra le varie competenze e specializzazioni così da individuare la formula RC professionale Medici più adatta alle esigenze del singolo professionista in un’ottica della migliore offerta, copertura e rapporto medico-paziente-azienda sanitaria in cui opera. Possiamo anche prevedere piani integrativi di polizze già stipulate. La natura di broker ci permette di scegliere tra diverse Compagnie Assicurative nazionali e internazionali per costruire la soluzione migliore per il professionista.

Le Compagnie Assicurative presenti sul mercato offrono infatti diverse possibilità. Il nostro compito è individuare fra le diverse opzioni quella più specifica e conveniente per il Medico, l’Ente e l’Operatore Sanitario coinvolto.

Alcuni esempi:

RC Professionale Ostetricia
RC Professionale Ginecologi
RC Professionale Medici Neurochirurgo

RC Professionale Infermieri
RC Professionale Tatuatori e Operatori Estetici
RC Medico Chirurgo Estetico
RC Medico Fisiatra

RC Medico Veterinario

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C’è tuttavia da valutare anche le modalità in cui viene svolta la professione. Capita spesso che un’analisi poco attenta della professione svolta porti l’assicurato a sottoscrivere una polizza che va oltre le sue effettive mansioni determinando il pagamento di un premio più alto del dovuto. Come dicevamo occorre infatti distingue fra Medicina Invasiva e Non Invasiva, e quindi tra RC Medica e RC Non Medica. È il caso, ad esempio, dell’ RC Professionale Tatuatori, una polizza che rientra nella categoria Non Medica, ma che spesso viene confusa per Medica.

Scopri di più sulla
Polizza RC Tatuatori

Per questa ragione abbiamo dedicato a ciascuna categoria un piano specifico che possa garantire loro la soluzione migliore per sottoscrivere la propria copertura assicurativa. Scrivici per avere le informazioni che desideri, specificando la tua specializzazione e dove svolgi la tua attività: in ospedale, da privato, o in altra struttura sanitaria. Oppure compila il nostro questionario: ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

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Noi di Big Insurance Brokers riusciamo a trovare sempre il giusto compromesso tra rischi, coperture e massimali al fine di offrire ai nostri clienti una copertura al top delle sue potenzialità. Ciò che ci distingue infatti è una perfezione chirurgica nel calibrare la soluzione migliore per i professionisti che si rivolgono a noi per assicurare la propria attività.

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