In Approfondimenti, RC Professionale

Le novità in vigore dal 16 marzo 2024 con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge 24/17. Facciamo il punto su come cambierà il rapporto medico-paziente e medico-struttura in una visione della regolarizzazione della responsabilità civile e penale dei soggetti coinvolti e della disciplina tra le parti, definita nelle sue linee guida dal Ministero della Salute.

Gli obiettivi della legge Gelli Bianco

  1. Garantire maggiore serenità ai professionisti sanitari
  2. Ridurre i costi della medicina difensiva
  3. Garantire i risarcimenti in tempi più brevi ai pazienti danneggiati
  4. Orientare l’azione risarcitoria verso soggetti patrimonialmente solidi

 

I quattro punti cardine della legge Gelli Bianco
La legge regolamenta i seguenti punti cardine:

  1. i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
  2. i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio;
  3. le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
  4. la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

 

Gli aspetti più rilevanti
Il documento non solo specifica i limiti minimi di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e gli operatori, ma stabilisce anche che il premio assicurativo può variare in base alla frequenza e alla gravità dei sinistri, con particolare attenzione al tipo e al numero di richieste risarcite. Gli assicuratori hanno un periodo di due anni per aggiornare i contratti secondo i nuovi standard minimi. In sostanza viene stabilito:

  1. Doppio binario di responsabilità (contrattuale –extracontrattuale)
  2. Ribadito obbligo di assicurazione per professionisti e strutture Sanitarie
  3. RC delle strutture estesa alla RC personale dei dipendenti (e
    assimilati)
  4. Ampiezza temporale dell’assicurazione (retroattività + postuma)
  5. Azione diretta del danneggiato vs l’assicuratore (come in RC auto)
  6. Inopponibilità al danneggiato delle limitazioni di polizza
  7. Importanza delle attività di «risk management»
  8. CTP (o mediazione) obbligatoria prima di procedere in giudizio
  9. Istituzione del Fondo di Garanzia

FOCUS SUI PRINCIPALI CAMBIAMENTI INTRODOTTI:

Bonus/Malus
Vengono introdotte le classi di merito, ovvero la scala dei valori che misura l’andamento virtuoso o meno dell’assicurato. Le stesse non sono state ancora stabilite nello specifico e a breve giungeranno le indicazioni necessarie al fine di poter stabilire il coefficiente che ha un peso nel determinare il Bonus/Malus per calcolare il premio assicurativo. Lo stesso tipo di sistema utilizzato per le polizze RC Auto.

Quindi in caso di sinistri a carico dell’assicurato, la compagnia assicurativa non potrà più rifiutarsi di rinnovare la polizza al medico sinistroso, sarà invece obbligata a procedere all’applicazione delle procedure di cui sopra.

Alla scadenza del contratto, la compagnia con preavviso di almeno 90 giorni, è tenuta a comunicare la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

Rimane in carico alla compagnia assicurativa il diritto di recesso non prima del successivo rinnovo, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro.

 

Adeguamento da parte delle compagnie assicurative entro due anni
Entro il 1/03/2026 le polizze in essere dovranno essere state adeguate al decreto attuativo. Occorre tuttavia considerare che tutte le polizze in scadenza fino al 28/02/2025 potranno essere incassate come in essere se in tacito rinnovo. Le polizze in scadenza dal 2 marzo 2025 dovranno essere aggiornate alla nuova normativa del decreto attuativo poiché la loro scadenza sarà dopo i 24 mesi.

 

Importi minimi di copertura per strutture sanitarie

  • 3 milioni di euro: per le strutture ambulatoriali che non offrono servizi esclusivamente in ambienti protetti, come ambulatori all’interno di istituti ospedalieri, compresi i laboratori di analisi, esclusa odontoiatria; 1 milione di euro per sinistro.
  • 6 milioni di euro: per le strutture che non praticano chirurgia, ortopedia, anestesia o parto, incluse le strutture residenziali e semiresidenziali, così come gli ambulatori che operano solo in ambienti protetti o fornendo servizi odontoiatrici, e per le strutture socio-sanitarie; 2 milioni di euro per sinistro.
  • 15 milioni di euro: per le strutture che eseguono anche interventi chirurgici, ortopedici, anestesiologici o partorienti; 5 milioni di euro per sinistro.

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno

 

Importi minimi di copertura per medici

  • 3 milioni di euro: per gli operatori sanitari che non praticano chirurgia, ortopedia, anestesia o parto; 1 milione di euro per sinistro;
  • 6 milioni di euro: per gli operatori sanitari che praticano chirurgia, ortopedia, anestesia o parto; 2 milioni di euro per sinistro.

Tutti questi massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

 

Impunibilità dell’imperizia

Il decreto stabilisce la non punibilità se il medico agisce con imperizia, purché l’errore sia stato fatto osservando il protocollo, le linee guida e le buon e pratiche. Restano invece punibili imprudenza e negligenza.

 

La tipologia di copertura assicurativa
La tipologia di copertura assicurativa è formulata secondo il principio “claims made” ovvero la copertura si applica alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e relative a eventi verificatisi durante tale periodo e nei 10 anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa, è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura della durata di 10 anni per eventi verificatisi durante il periodo di validità della polizza. Questa “ultrattività” si estende anche agli eredi e non è soggetta alla possibilità di disdetta.

 

Obblighi delle strutture sanitarie e medici liberi professionisti
Le strutture sanitarie e gli operatori sono tenuti a rispettare obblighi di pubblicità e trasparenza. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, hanno la possibilità di gestire il rischio in modo alternativo tramite l’assunzione diretta, anziché attraverso un contratto di assicurazione.

 

Introduzione obbligatoria del risk management
Le strutture devono istituire un’apposita equipe per la valutazione dei rischi, che determini le best practice per il corretto svolgimento delle attività, riducendo così la probabilità e severità dei sinistri.

Le competenze essenziali richieste includono esperti in medicina legale, periti (loss adjuster), avvocati o professionisti legali con competenze specifiche nell’ambito giuridico-aziendale e professionisti specializzati nella gestione del rischio (risk management).

Tuttavia, per fare ciò, devono istituire un fondo apposito per coprire i rischi. L’importo destinato a questo fondo deve essere calcolato in base al tipo e alla quantità di servizi erogati e alle dimensioni della struttura.

Inoltre, la struttura deve costituire un fondo di riserva per la gestione dei risarcimenti relativi ai sinistri, che comprende tutte le somme necessarie per soddisfare le richieste di risarcimento presentate durante l’esercizio o in periodi precedenti, relative ai sinistri denunciati ma non ancora pagati e alle spese di liquidazione.La correttezza degli accantonamenti deve essere verificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

 

Adeguamento da parte degli assicuratori
Gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre due anni all’entrata in vigore del decreto.

 

Conoscere le nuove regole per tutelarsi meglio
Gli aspetti da considerare, alla sottoscrizione di una polizza RC, sono molteplici e possono includere anche opzioni utilissime come ad esempio le estensioni territoriali per i medici.

Se hai qualche dubbio o domanda su queste recenti normative rivolgiti ad uno dei nostri esperti della divisione RC Medici: saprà darti tutte le informazioni che desideri e indirizzarti verso la soluzione assicurativa più adeguata alle tue esigenze professionali.

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Rischi, premi e denunce

Secondo i dati riportati nel Bollettino Anno XI n. 3, marzo 2024 dell’Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni IVASS:

  • Nel 2022 i premi per la RC sanitaria ammontano a 658 milioni di euro, di cui 530 milioni riferiti alle imprese vigilate dall’IVASS (14,1% della raccolta del ramo r.c. generale).
  • L’auto-ritenzione del rischio, soluzione alternativa o integrativa dell’assicurazione tradizionale, è ampiamente utilizzata dalle strutture sanitarie pubbliche. Nel 2021, gli accantonamenti ai fondi di auto-ritenzione ammontavano a circa il doppio del valore dei premi.
  • Il costo medio è elevato rispetto al ramo RC generale: a fine 2022, per i sinistri accaduti da più di tre anni, l’indicatore risulta compreso tra 52 mila e 64 mila euro.
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Come si sottoscrive una Polizza professionale medici?

La Compagnia assicurativa basa le proprie proposte su un modulo proforma di autocertificazioni che chiede al Medico di indicare tutti i dettagli relativi allo svolgimento della propria professione. Il questionario – modulo di proposta è un documento assicurativo ufficiale da compilare prima di stipulare una polizza professionale medici ed è particolarmente importante al fine di rendere operativa concretamente la polizza in caso di sinistro.  Le informazioni dichiarate in tale questionario dovranno rispondere al vero.
In caso dichiari il falso o dichiari di non effettuare interventi invasivi mentre è vero il contrario, la Compagnia Assicurativa potrebbe non pagare il sinistro oppure pagarlo in parte. Proprio il codice civile all’art. 1892 indica che per dichiarazioni false o reticenti la copertura potrebbe essere limitata o annullata.

 

Sinistri sempre più cari
Secondo il recente studio Marsh MedMal report il costo medio dei sinistri da Medical Malpractice ha una media di risarcimento di 140.000 euro per pratica, + 33% rispetto al 2012 e + 11% rispetto al pre-Covid, con tempi di risarcimento di 3 anni.
Interventi Chirugici: principale fonte di richiesta di risarcimento 33%
Errori diagnostici 22%
Terapeutici 10%
Aree: Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Ostetricia

Quanto costa una Polizza RC professionale medici?

Il costo di una RC Professionale Medici è dettato dal tipo di attività svolta dal medico. Innanzitutto si devono calcolare i rischi sulla base dell’operatività sul paziente (interventi invasivi o non invasivi), sulla specializzazione del medico e sulla sua esperienza precedente.

UNA POLIZZA PER OGNI MEDICO E OPERATORE SANITARIO

In qualità di broker assicurativo, BIG INSURANCE BROKERS è in grado di fornire le migliori soluzioni assicurative Medico Colpa Grave di struttura privata e /o pubblica e Strutture Sanitaria (ambulatori, cliniche, poliambulatori, studi).
Siamo in grado di distinguere fra le varie competenze e specializzazioni così da individuare la formula RC professionale Medici più adatta alle esigenze del singolo professionista in un’ottica di migliore offerta, copertura e rapporto medico-paziente-azienda sanitaria in cui opera.
Possiamo anche prevedere piani integrativi di polizze già stipulate. La nostra natura di broker indipendenti ci permette di scegliere tra un ampio ventaglio di Compagnie Assicurative nazionali e internazionali per costruire la soluzione migliore per il professionista.

DIVERSE POSSIBILITÀ E SOLUZIONI ASSICURATIVE

Il nostro compito, come broker indipendenti ed esperienza ventennale, è quello di individuare fra le diverse opzioni assicurative quella più specifica e conveniente per:
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*Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.

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