“Quota 100 svuota gli ospedali: corsa alla pensione per medici e infermieri”, così titola l’articolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa. Ma spostando l’attenzione dai disservizi che saranno causati dalla repentina carenza di personale per focalizzarsi sul tema assicurativo vogliamo qui ricordare a oltre 1000 medici che andranno in pensione il tema dell’ASSICURAZIONE GARANZIA IN AMBITO SANITARIO della loro RC professionale.
Polizza Postuma e Ultrattività
La garanzia postuma e l’ultrattività di una polizza professionale è definibile come il maggior periodo di garanzia riconosciuto al soggetto assicurato dalla compagnia assicurativa a copertura di richieste di risarcimento danno pervenute posteriormente alla scadenza della polizza.
Grazie al meccanismo più volte spiegato della clausola claims made che regola oramai tutti i contratti RC professionali, l’acquisto della garanzia postuma rappresenta la condizione indispensabile affinché l’assicurazione faccia fronte ad una richiesta di risarcimento o in generale al coinvolgimento in un contenzioso anche di staff successivo alla scadenza della polizza, in caso contrario non vi sarà alcuna copertura per il professionista che era assicurato.
La previsione di tale garanzia appare pertanto fondamentale per garantire un’ideale copertura assicurativa, in particolare nei casi di cessazione dell’attività professionale dell’assicurato per qualsiasi motivo, il pensionamento ma anche l’incapacità lavorativa o semplicemente una diversa scelta di vita. Da non sottovalutare l’acquisto della garanzia postuma anche da parte degli eredi per le attività del professionista defunto, si ereditano debiti e crediti e le cause verso professionisti che non possono difendersi sono maggiori di quanto si possa pensare.
Di recente, l’entrata in vigore della c.d. “legge annuale per la concorrenza” L. 124/2017, ha introdotto importanti novità sulle RC professionali. Ad oggi la legge prevede che le polizze professionali non debbano necessariamente contenere il periodo di ultrattività decennale, ma è necessario che nel contratto assicurativo preveda la possibilità di tale copertura accessoria. Generalmente le compagnie che assicurano la RC propongono la stipula della copertura decennale garanzia postuma allo scadere della polizza l’ultimo anno di esercizio della professione previo pagamento del premio anticipato, solitamente pari a 3 o 5 annualità di polizza, con una validità appunto decennale successiva alla cessazione di attività.
Numeri e previsioni del prepensionamento secondo FIASO:
leggi l’articolo sul Sole24Ore
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