RECLAMI
Il Provvedimento IVASS n. 46/2016 disciplina la procedura di presentazione dei Reclami agli intermediari assicurativi.

Cosa è un reclamo
Ai sensi del Regolamento IVASS, per Reclamo si intende “dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”.

Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione. Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è il dott. Andrea Bazzani.

La funzione della gestione reclami non è esternalizzata
Qualora il reclamo sia inoltrato all’intermediario può essere inviato con le seguenti modalità a uno dei seguenti indirizzi:
Raccomandata AR: Big Insurance Brokers s.r.l. – Ufficio Reclami c.a. dott. Andrea Bazzani Via Carlo Pisacane 10, 21052 Busto Arsizio (Varese) oppure via mail a info@big-brokers.com o Pec big-brokers@legalmail.it

L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi a:

IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma fax: 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it, www.ivass.it

allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

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