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Polizza Istituti di Vigilanza

La polizza offre agli Istituti di Vigilanza una copertura per la Responsabilità civile verso terzi (RCT), Responsabilità civile verso i Dipendenti (RCO) e Responsabilità civile contrattuale (RCC).

A chi è rivolta la Polizza Istituti di Vigilanza?

Il prodotto è rivolto agli Istituti di Vigilanza che sono autorizzati a svolgere l’Attività esercitata così come prevista e disciplinata dal TULPS (R.D. n. 771/31) e dal relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/41) e s.m.i.

Che cosa assicura la polizza istituti di vigilanza?

Responsabilità Civile verso Terzi: per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose, nello svolgimento dell’attività esercitata;

Responsabilità Civile verso i Dipendenti: per danni sofferti dai Dipendenti dell’Assicurato a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio;

Responsabilità contrattuale: per danni derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose e danni patrimoniali diretti agli utenti quale civilmente responsabile a seguito di inadempimento contrattuale in relazione all’attività esercitata e con esclusione dei danni patrimoniali collegati

Cosa copre la polizza istituti di vigilanza?

La copertura assicurativa opera inoltre nei seguenti casi:

conduzione dei locali dove si svolge l’attività: per le Richieste di risarcimento per danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzioni di cose o animali provocati da fatto colposo nella conduzione dei locali in cui sono ubicati gli uffici e i magazzini dell’Assicurato per lo svolgimento dell’Attività esercitata;

perdita di documenti: per le Richieste di risarcimento per danni derivanti da perdita, danneggiamento, smarrimento o distruzione di documenti cartacei laddove siano trasportati o in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato;

fatto dei Dipendenti e collaboratori: per le Richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per danni e danni patrimoniali a terzi dovuti ad azione od omissione colposa o dolosa commessa nell’ambito e nello svolgimento dell’Attività Esercitata da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

Postuma in caso di cessazione di attività (solo previo pagamento di premio aggiuntivo): l’assicuratore concede la garanzia postuma nei casi di:

  1. a) volontaria cessazione dell’attività;
  2. b) scioglimento, assorbimento o fusione del Contraente/Assicurato;
  3. c) cessione di un ramo d’azienda del Contraente/Assicurato.

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    *Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.

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