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Responsabilità civile e penale RSPP: Cos’è, perché e come stipulare una polizza. Scopri con BIG Insurance Brokers tutte le informazioni necessarie per stipulare la tua polizza RC Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Individua con noi le tue responsabilità, calcola i rischi, i vantaggi e le opportunità.

La sicurezza sul lavoro è un argomento di fondamentale importanza. Lo si può evincere dai fatti di cronaca e dall’attenzione crescente che il tema ha nelle decisioni aziendali e nella pubblica amministrazione: un peso di cui la legge si è fatta carico sottoscrivendo già nel 2008, l’obbligo per imprese ed enti di designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Conosciamola meglio…

RSPP: chi è, cosa fa, a cosa serve
I rischi dell’RSPP: quando la sicurezza è soggetta al rischio
La Polizza RC RSPP
RSPP Interno (dipendente dell’azienda o dell’Ente Pubblico)
RSPP Esterno (RSPP a partita iva, libero professionista)
Cosa copre la Polizza RC professionale RSPP
Valutazione del rischio: polizze accessorie

Responsabilità civile e penale RSPP: chi è, cosa fa, a cosa serve

L’RSPP è il responsabile del servizio prevenzione e protezione, ovvero il soggetto che ha la responsabilità di gestire e organizzare l’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori. L’RSPP può essere selezionato internamente tra i dipendenti, esternamente a P.IVA, o individuato nel datore di lavoro stesso.

Il suo compito è  garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Le sue funzioni sono di tipo consultivo e propositivo in quanto:

• rileva i fattori di rischio per la tutela dei lavoratori;

• elabora piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;

• collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

Come indicato nel testo di cui sopra e sottolineato dai giudici della Suprema Corte sentenza del 9 dicembre 2019 n. 49761 della Cassazione Penale, Sez. 4, la figura del RSPP…

(…) si caratterizza per lo svolgimento di un ruolo non gestionale ma di consulenza, ed è privo di poteri decisionali, operativi, e di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro”.

(…) il RSPP non e’ destinatario di poteri decisionali, ne’ operativi, ne’ di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 27028601, in cui la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed e’ privo di effettivo potere decisionale)”.

I rischi dell’RSPP: quando la sicurezza è soggetta al rischio

In caso di controversi o accadimenti sul luogo di lavoro che hanno messo in pericolo l’azienda, le cose o le persone, L’RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, se si dimostra che egli abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

Le colpe che possono essere attribuite all’RSPP sono di natura civile e penale:

  • CIVILE quando si dimostra che egli abbia condotto un cattivo servizio per colpa generica (imprudenza, negligenza e imperizia)
  • PENALE quando gli venga attribuita una colpa specifica per violazione di norme di legge.

Qualora venga ritenuto colpevole egli è soggetto quindi:

al rischio di responsabilità civile per tutti i danni di natura materiale e/o patrimoniale cagionati a seguito dell’incarico assunto. In particolare, si distingue tra responsabilità extracontrattuale (o da fatto illecito) e contrattuale:

  • Extracontrattuale nei confronti di tutti i soggetti che a causa della negligenza, imprudenza, imperizia dell’RSPP potrebbero lamentare danni che obbligano al risarcimento;
  • Contrattuale nel caso di violazione dell’obbligo assunto con il datore di lavoro nel momento di accettazione dell’incarico di RSPP. In tale caso, il datore che subisce il danno potrebbe rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti dell’RSPP incaricato.

al rischio di responsabilità penale per il quale potrebbe essere chiamato a rispondere a seguito del mancato adempimento di quei compiti di carattere consultivo che la legge prevede per la propria funzione (es. Infortunio). In tale caso, se ritenuto colpevole, potrebbe dovere sostenere tutti i costi, spese legali che ne derivano.

La Polizza RC RSPP

Per mettersi al sicuro dalle richieste di risarcimento è necessario che l’RSPP si doti di un’assicurazione che copra tutti i danni causati a terzi a seguito dell’attività svolta e che lo tenga indenne da eventuali pretese se ritenuto responsabile.

Nell’ambito dell’incarico di RSPP è di fondamentale importanza, ai fini di una adeguata copertura assicurativa, identificare il reale profilo di rischio, che può variare a seconda della modalità contrattuale con la quale viene assunto tale incarico.

RSPP Interno (dipendente dell’azienda o dell’Ente Pubblico)

Nel caso in cui l’RSPP sia dipendente dell’Azienda o dell’Ente (RSPP interno), gli aspetti di rischio inerenti le sue responsabilità possono essere coperti da accordo stipulato con l’Azienda o l’Ente, oppure, attivando una separata Polizza di Responsabilità Civile a tutela del patrimonio personale dalle richieste di risarcimento e dai costi (spese legali civili e penali) che possano derivare dall’Azienda o dall’Ente stessi, nell’ambito del ruolo prestato.

Ogni caso va, però, valutato ad hoc, sia nell’eventualità di sottoscrizione di un contratto tra Rspp e Azienda/Ente che di una polizza tra Rspp e Compagnia Assicurativa.

Occorre prestare attenzione:

1. a chi esercita il ruolo di RSPP Interno di Ente Pubblico e a chi operi nel settore sanitario;

2. all’RSPP Interno (Azienda/Ente) che sia coinvolto nel medesimo ruolo anche in società del gruppo (società collegate, controllate ecc..);

3. alla responsabilità in ambito penale, questa è di natura personale, non aziendale, occorre considerare una copertura per le spese legali.

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RSPP Esterno (RSPP a partita iva, libero professionista)

Nel caso in cui l’incarico venga conferito, invece, ad un professionista esterno all’Azienda o all’Ente, le responsabilità civili e penali di questo, pure essendo le medesime di un RSPP Interno, sono disgiunte da quelle dell’Azienda o dell’Ente che, in tale caso, non sono tenuti a fornire al professionista nominato alcuna copertura assicurativa.

Dovrà essere onere di quest’ultimo tutelarsi stipulando una polizza di Rc Professionale completa ed adeguata in ordine a quanto egli possa essere tenuto a pagare, anche per spese legali, nel caso di danni causati nello svolgimento della propria attività.

Occorre sempre valutare:

1. i rischi connessi all’incarico;

2. le responsabilità in gioco che potrebbero aumentare qualora l’RSPP sia destinatario di una delega di funzioni, ove consentito (Art. 16 co. 1 – Art. 17 D.Lgs 81/08).

É pertanto indispensabile per il Professionista dotarsi di una propria POLIZZA RC PROFESSIONALE completa ed adeguata in ordine ai danni materiali e patrimoniali, nonchè per le spese legali, cui può essere esposto nello svolgimento della attività.

Cosa copre la Polizza per l’RSPP

Se l’RSPP è interno all’Azienda o all’Ente (dipendente), la polizza di Responsabilità Civile tutelerà il patrimonio personale dell’assicurato dalle richieste di risarcimento da parte di terzi (ad es. l’Azienda, le sue controllate, creditori sociali ecc..) che agiscono direttamentte o indirettamente nei suoi confronti in conseguenza ad errori commessi nell’esercizio della propria attività. La polizza include anche la copertura delle spese legali.

Se l’RSPP è esterno all’Azienda e all’Ente (libero professionista), la polizza di Responsabilità Civile Professionale tutelerà il professionista dalle somme che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi connessi o conseguenti all’indadempienza dei propri doveri professionali. In buona sostanza, sono assicurate tutte quelle attività per le quali l’RSPP possa emettere fattura. La polizza include anche la copertura delle spese legali.

Riassumendo

Prima di sottoscrivere una polizza a tutela delle responsabilità in capo all’RSPP, sia esso Interno o Esterno, è bene sempre verificare l’entità del rischio.

I nostril esperti sono disponibili a valutare insieme il ruolo acquisito come RSPP elaborando un piano assicurativo personalizzato, che identifichi le clausole migliori in relazione al grado di rischio alto o basso dell’attività svolta.

E’ inoltre opportuno ricordare che le polizze di Responsabilità Civile e Responsabilità Civile Professionale dedicate alla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione offorno una copertura gratuita di almeno due anni antecedente al periodo di stipula del contratto.

L’assicurato potrà quindi usufruire della tutela anche in caso gli venga notificata una richiesta di risarcimento con data precedente al momento di apertura della polizza. Il consiglio è stipulare un pacchetto assicurativo che includa una retroattività superiore o pari ad almeno due anni così da avere una più ampia copertura.

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Cosa dice la legge

Come si pronuncia la Corte di Cassazione in merito alle responsabilità civili e penali dell’RSPP: due sentenze per fare il punto.

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale Sentenza 18 marzo 2019, n. 11708

“(…) la figura del RSPP si caratterizza per lo svolgimento, all’interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale Sentenza 18 dicembre 2018, n. 56952

(…) il riscontrato deficit di formazione dei lavoratori deceduti, cui si accenna anche nella sentenza di primo grado, non può che essere imputato al datore di lavoro – e non certo allo RSPP di un’altra azienda – avuto riguardo al ruolo centrale di tale figura nel sistema prevenzionistico, quale primo destinatario del generale obbligo di sicurezza di cui all’articolo 2087 c.c., in quanto garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21 ottobre 2014, Ottino, Rv. 26320001); e fra i numerosi obblighi a suo carico in tale ambito, e’ sempre sul datore di lavoro che grava il fondamentale obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori (Sez. 4, n. 39765 del 19 maggio 2015, Vallani, Rv. 26517801; Sez. 4, n. 21242 del 12 febbraio 2014, Nogherot, Rv. 25921901).

*Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.

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