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–Il settore farmaceutico si trova di fronte a una scadenza cruciale. La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha imposto alle farmacie, in qualità di strutture sanitarie, di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi e operatori (coprendo anche la colpa lieve), mentre ai singoli farmacisti ha richiesto la copertura per la colpa grave.

Con il recente Decreto Attuativo (DM 232/2023), questo quadro normativo è diventato pienamente operativo: il decreto chiarisce i requisiti minimi delle polizze, regolamenta l’autoassicurazione e, fatto fondamentale, introduce il vincolo della formazione ECM. Il tutto con una data di scadenza per l’adeguamento fissata al 31 marzo 2026, termine ultimo per tutelare pazienti e professionisti semplificando il risarcimento danni.

Cosa stabilisce il Decreto Attuativo (DM 232/2023)?

Il Decreto ha colmato il vuoto operativo della legge del 2017, stabilendo che tutte le polizze in essere devono adeguarsi ai nuovi standard entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Le novità principali che impattano sulla tua attività sono:

  1. Definizione dei requisiti minimi: Le polizze devono prevedere massimali specifici e clausole di ultrattività (copertura per i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività).
  2. Distinzione delle responsabilità: Si ribadisce la necessità di coperture distinte per la struttura (RCT/RCO per colpa lieve e fatti degli ausiliari) e per il professionista sanitario (Colpa grave), per evitare conflitti in caso di rivalsa.
  3. Autoassicurazione: Il decreto regolamenta anche la possibilità per le strutture di operare in regime di autoassicurazione, imponendo però accantonamenti e fondi rischi specifici e certificati, rendendo la via assicurativa classica spesso la scelta più sicura e gestibile.

Perché la polizza della farmacia non basta

È fondamentale comprendere la dinamica pratica del sinistro per evitare false sicurezze. In caso di danno al paziente (es. errore di dispensazione o preparazione), la richiesta di risarcimento viene indirizzata primariamente alla Struttura (la Farmacia), che risponde anche per l’operato dei suoi collaboratori.

Tuttavia, se l’errore è classificabile come Colpa Grave (negligenza imperizia o imprudenza marcata), la Farmacia o la sua assicurazione, dopo aver pagato il danno, hanno il diritto giuridico di rivalersi sul singolo farmacista responsabile. Senza una polizza personale specifica per la Colpa Grave, il professionista sarebbe costretto a rispondere con il proprio patrimonio personale. Il nuovo Decreto serve proprio a garantire che questa “rete di sicurezza” sia sempre attiva e capiente.

Il vincolo con la formazione ECM: attenzione al 70%

Uno degli aspetti più urgenti introdotti dal decreto riguarda il legame diretto tra assicurazione e aggiornamento professionale. L’efficacia della polizza assicurativa è ora subordinata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo ECM del triennio di riferimento (a partire dal prossimo triennio utile, dal 2026).

In pratica: senza una formazione ECM in regola, la compagnia assicurativa potrebbe legittimamente rifiutare la copertura del sinistro, esponendo il farmacista a rischi patrimoniali enormi.

Perché affidarsi a un Broker specializzato

Il mercato si sta muovendo velocemente: compagnie specializzate stanno lanciando nuove polizze già conformi al DM 232/2023.

In Big Brokers, analizziamo la tua posizione attuale per verificare se la tua copertura rispetta i nuovi requisiti di legge e ti guidiamo nell’adeguamento entro la scadenza del 31 marzo 2026.

Non aspettare l’ultimo momento. Verificare oggi la tua polizza significa garantire continuità al tuo lavoro e sicurezza al tuo patrimonio. Contattaci per una consulenza dedicata.

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