In Approfondimenti, polizza sanitaria
-

Le società tra professionisti in ambito sanitario stanno crescendo in modo costante. Studi dentistici in forma societaria, poliambulatori, STP di psicoterapia, diagnostica e fisioterapia hanno una governance più strutturata e, di conseguenza, un’esposizione più ampia. Le responsabilità cliniche e organizzative si intrecciano con la gestione del personale, la tutela dei dati sanitari e la continuità dei servizi. In questo contesto l’assicurazione per società tra professionisti è, oltre a un adempimento normativo, un pilastro di resilienza clinica, economica e reputazionale.

Perché agire ora

  • In base al D.M. 232/2023, in vigore dal 16 marzo 2024, tutte le polizze sanitarie devono essere adeguate entro il 16 marzo 2026, rispettando requisiti minimi su forma, retroattività/postuma, massimali e gestione sinistri.
  • La L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) introduce l’azione diretta del paziente e limita la rivalsa ai casi di dolo o colpa grave, rendendo necessarie coperture solide e coerenti con il rischio effettivo.
  • Quando la prestazione è organizzata dalla società, la responsabilità è contrattuale: la sola RC individuale non è sufficiente e occorre una copertura STP che includa anche profili organizzativi e documentali.
  • Il Rapporto Clusit 2025 segnala 3.541 attacchi cyber nel 2024 (+27,4%) e un +18,9% nel settore Healthcare, tra i più esposti per impatti su dati clinici e continuità operativa.
  • Per le STP con locali o attrezzature critiche, eventi come incendi, allagamenti o guasti possono bloccare i servizi. Property, Elettronica e Business Interruption sono ormai elementi centrali della continuità clinica.

Nota di trasparenza: i dati relativi a cyber risk e sicurezza degli operatori provengono dal comparto sanitario nel suo complesso; non esclusivi delle STP, ma altamente rilevanti quando la società gestisce dati sanitari, personale e attività aperte al pubblico.

Obbligo assicurazione società tra professionisti sanitari: cosa dice la legge

Le società tra professionisti che operano in sanità seguono un modello di responsabilità articolato. Quando il paziente si relaziona con la società, la responsabilità ricade in via contrattuale sulla STP; quando invece la prestazione è riferibile al singolo clinico, si applica la responsabilità extracontrattuale del professionista, salvo diverso inquadramento del rapporto.

In questo quadro si collocano la Legge 24/2017 e il D.M. 232/2023, che definiscono obblighi e standard minimi per strutture, STP sanitarie, e professionisti.

  • Legge 24/2017, art. 10: le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, devono disporre di una copertura RCT/RCO a tutela di pazienti, ospiti e prestatori d’opera, con un sistema di gestione del rischio coerente con la normativa.
  • Legge 24/2017, art. 12: è prevista l’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore, con implicazioni concrete su solidità tecnica delle polizze e adeguatezza dei massimali.
  • D.M. 232/2023: stabilisce requisiti minimi per polizze di strutture e professionisti, tra cui forma claims-made, retroattività e postuma non inferiori ai minimi di legge, regole su recesso e gestione sinistri, criteri omogenei per massimali e condizioni.

Le polizze in corso devono essere adeguate entro il 16 marzo 2026.

Accanto alla RC del singolo sanitario, la copertura sanitaria o strutturale della STP è necessaria quando la società eroga, organizza e contratta la prestazione. In questo perimetro rientrano anche profili organizzativi e documentali che non sono coperti dalla sola RC individuale.

Per le STP che possiedono immobili o apparecchiature essenziali inoltre è opportuno verificare la normativa vigente in materia di obbligo di assicurazione per eventi catastrofali. La valutazione deve considerare la natura d’impresa, il patrimonio immobiliare strumentale e le esigenze di continuità operativa.

RC individuale e RC della struttura sanitaria: perché servono entrambe

Nelle società tra professionisti che operano in ambito sanitario convivono due piani distinti di responsabilità: quello della struttura sanitaria e quello del singolo professionista. Per questo motivo la polizza della STP e le polizze individuali dei clinici sono complementari. In alcuni casi possono essere attivate entrambe, ma ciascuna tutela aspetti diversi.

RC professionale individuale del sanitario

La polizza individuale protegge il singolo professionista (socio, dipendente o collaboratore) per errori, omissioni o negligenze derivanti dall’attività clinica personale.

Cosa tutela:

  • prestazioni e atti sanitari eseguiti direttamente dal professionista;
  • operatività in più sedi, in equipe o a domicilio, se dichiarata in polizza;
  • continuità temporale tramite retroattività e postuma in regime claims-made;
  • responsabilità personale in caso di rivalsa della struttura, limitata ai soli casi di dolo o colpa grave come previsto dalla legge.

Punto chiave

L’assicurazione RC professionale individuale copre la responsabilità personale del clinico e non assorbe quella della struttura verso il paziente.

RC sanitaria/strutturale della STP

L’assicurazione per società tra professionisti RC copre invece la responsabilità della struttura per i danni causati ai pazienti nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, riabilitative e diagnostiche.

Cosa tutela:

  • responsabilità contrattuale della STP verso il paziente;
  • aspetti organizzativi e procedurali: consenso, presa in carico, protocolli, gestione documentale, coordinamento tra operatori;
  • attività svolte dai professionisti nell’ambito degli incarichi conferiti dalla STP;
  • prestazioni in sede, a domicilio, in terze sedi autorizzate e, se previsto, da remoto.

Punto chiave

La RC sanitaria della STP protegge la società per la propria responsabilità organizzativa e per le attività sanitarie svolte nel suo perimetro. Non elimina la responsabilità personale del clinico.

Perché le due polizze non si sovrappongono

  1. Ambito di responsabilità
  • La RC individuale copre l’errore professionale del clinico.
  • La RC della struttura sanitaria copre la responsabilità contrattuale e organizzativa della società, inclusa quella che deriva dall’attività svolta al suo interno.
  1. Canale con cui il paziente può agire

La Legge 24/2017 permette al paziente di agire direttamente contro l’assicuratore della struttura. Il professionista, però, resta esposto per la propria sfera personale, anche quando la STP risponde come primo livello.

  1. Coordinamento necessario per evitare scoperture

Per essere davvero efficaci devono essere coerenti tra loro in:

  • retroattività e postuma;
  • massimali e franchigie e SIR;
  • perimetro degli assicurati e delle attività coperte;
  • modalità di denuncia del sinistro.

Il mancato allineamento genera i classici buchi temporali, conflitti di massimale e casi in cui né la polizza individuale né quella STP rispondono correttamente.

Nota operativa

In molti sinistri reali si verifica una concorrenza tra responsabilità individuale e responsabilità della struttura. Una gestione efficace quindi richiede polizze coordinate, clausole coerenti e un processo di denuncia chiaro verso entrambi gli assicuratori. Questo è il presidio fondamentale per tutelare realmente la STP e i suoi professionisti.

Dove nascono i rischi maggiori nelle STP sanitarie

Le STP che operano in ambito sanitario presentano pattern di rischio ricorrenti che riflettono la natura ibrida della loro attività: clinica, organizzativa e digitale. Le responsabilità non riguardano solo l’atto sanitario, ma l’intero ecosistema operativo.

Attività cliniche e prestazioni sanitarie

Gli eventi più frequenti derivano da errori o ritardi diagnostici, complicanze da procedure a bassa o media invasività e criticità specifiche delle diverse discipline: dall’implantologia e protesica in odontoiatria, alle manovre e trasferimenti assistiti in fisioterapia, fino agli aspetti relazionali e documentali tipici della psicologia clinica. La tracciabilità del percorso di cura resta uno dei punti più sensibili.

Organizzazione interna e documentazione

Molti sinistri nascono da carenze nel consenso informato, nella presa in carico o nella pianificazione delle attività, così come da una gestione non uniforme della documentazione sanitaria. Procedure non allineate tra soci, collaboratori e sedi operative aumentano il rischio di omissioni o contestazioni.

Danni a terzi e sicurezza del personale

Rientrano in questa categoria le cadute nelle aree comuni, i danni materiali a pazienti o visitatori e gli infortuni di dipendenti e collaboratori, anche quando l’attività si svolge fuori sede (domicilio, strutture partner). L’integrazione tra responsabilità sanitaria e responsabilità verso terzi è quindi un elemento centrale per le STP.

Area digitale e protezione dei dati sanitari

La gestione di cartelle cliniche digitali, software gestionali, imaging o piattaforme di telemedicina espone le STP a rischi legati a data breach, ransomware, accessi non autorizzati o inadeguata gestione dei fornitori IT. Il digitale amplifica la responsabilità organizzativa, rendendo la sicurezza informatica un requisito imprescindibile.

Cosa deve includere una buona assicurazione per società tra professionisti in ambito sanitario

Proteggere quindi una STP significa tutelare un ecosistema complesso: professionisti, pazienti, dati clinici, attrezzature, locali e continuità dei servizi. Per questo la copertura deve combinare garanzie obbligatorie e coperture strategiche, calibrate sul modello organizzativo e sulle attività realmente svolte.

Coperture obbligatorie o essenziali

RC sanitaria della struttura

È la garanzia centrale per tutte le società che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie. Copre i danni causati ai pazienti, gli errori dei professionisti che operano per conto della STP e le responsabilità organizzative, sia in sede sia in attività a domicilio o in terze sedi autorizzate. Deve rispettare i requisiti del D.M. 232/2023: forma claims-made, retroattività e ultrattività adeguate, massimali proporzionati, gestione trasparente di franchigie e azione diretta.

RCT / RCO

Proteggono la STP da danni a visitatori e terzi all’interno dei locali, oltre che dagli infortuni subiti da dipendenti e collaboratori durante l’attività lavorativa. Sono indispensabili in qualsiasi realtà che preveda afflusso di pazienti o presenza di personale.

RC professionale dei singoli

Serve per tutelare gli atti sanitari personalmente eseguiti dai soci, dipendenti o collaboratori, garantendo continuità temporale (retro/postuma) e protezione in caso di rivalsa per colpa grave.

Coperture complementari ma strategiche

Property ed elettronica

Proteggono locali, impianti, attrezzature diagnostiche, elettromedicali e IT da incendi, eventi atmosferici, guasti tecnici o furti. Fondamentali per poliambulatori, odontoiatria e fisioterapia.

Business Interruption (BI)

Copre le conseguenze economiche di un evento che interrompe l’operatività: mancati ricavi, costi di ripristino e tempi di ripartenza realistici.

Eventi catastrofali

Rilevanti per le STP che possiedono immobili strumentali o ne hanno la piena disponibilità. In base alla normativa vigente e all’evoluzione dell’obbligo polizza eventi catastrofali, alcune realtà possono essere tenute a dotarsi di specifiche garanzie per sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi.

Cyber Risk

L’assicurazione cyber risk è indispensabile per chi gestisce dati sanitari, refertazione, prenotazioni, software gestionali o telemedicina. Copre data breach, ransomware, ripristino dei sistemi, notifiche al Garante e, ove previsto, BI cyber.

Tutela legale

La tutela legale copre le spese di assistenza e difesa in procedimenti civili, penali e disciplinari, oltre ai contenziosi con pazienti, collaboratori, fornitori e alle attività peritali (CTU/CTP). È una garanzia aggiuntiva rispetto alla RC e rappresenta un presidio essenziale nelle STP con elevata esposizione clinica o organizzativa.

Tutela dei dirigenti e amministratori (D&O)

La polizza D&O protegge amministratori, soci amministratori e figure apicali della STP per responsabilità legate alla gestione societaria. È rilevante nelle realtà con più soci o più sedi, dove le scelte organizzative possono generare contestazioni, violazioni amministrative, criticità GDPR o responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Come scegliere l’assicurazione per società tra professionisti della sanità in base alla realtà operativa

Le esigenze assicurative di una STP cambiano in base alla disciplina e all’organizzazione interna: per questo l’assicurazione per le società tra professionisti deve essere costruita su misura, tenendo conto di attività svolte, flussi di pazienti e numero di professionisti.

Se sei una STP odontoiatrica

La priorità è proteggere attività a rischio tecnico elevato e attrezzature critiche.

  • Massimali adeguati a implantologia, chirurgia minore e protesica.
  • Coordinamento tra RC sanitaria della struttura e RC individuali dei clinici.
  • Property/Elettronica e Business Interruption per apparecchiature essenziali.
  • Cyber per gestionali, imaging digitale e PACS.

Se sei una STP di psicoterapia o psicologia clinica

Serve particolare attenzione alla documentazione clinica e alle prestazioni digitali.

  • RC della struttura sanitaria (STP) e RC individuali che includano telepsicologia e gestione dei dati.
  • Massimali più alti in presenza di attività psico-forense.
  • Cyber e tutela legale per CTU/CTP, procedimenti disciplinari e contenziosi.

Se sei una STP di fisioterapia o riabilitazione

Il rischio principale riguarda manovre, trasferimenti e attività in terze sedi.

  • Copertura in studio, a domicilio e presso RSA o centri riabilitativi.
  • Protezione per dispositivi e attrezzature trasportate.
  • Infortuni per operatori e collaboratori.

Se gestisci un poliambulatorio con più specialità

La complessità organizzativa richiede un coordinamento preciso delle coperture.

  • Allineamento tra RC sanitaria della STP e RC individuali per specialità diverse.
  • RCT/RCO adeguate a organici, turni e flussi di utenza.
  • Property/BI per locali, impianti e sterilizzazione.
  • Verifica obblighi catastrofali se proprietari di immobili strumentali.

Il ruolo dei consulenti assicurativi indipendenti per le STP sanitarie

Valutare autonomamente retroattività, postuma, coordinamento tra polizza sanitaria della STP e polizza individuale professionale, massimali, franchigie, catastrofali e cyber può essere complesso. La normativa evolve, le responsabilità variano tra soci e collaboratori e una clausola apparentemente secondaria può generare scoperture significative.

Per questo affidarsi a un broker assicurativo indipendente permette di:

  • analizzare il profilo di rischio clinico, organizzativo e digitale della STP;
  • verificare la piena conformità delle coperture agli obblighi del D.M. 232/2023 e della L. 24/2017;
  • coordinare le polizze dei professionisti e della struttura evitando sovrapposizioni o buchi di tutela;
  • negoziare condizioni tecniche realmente proporzionate all’attività;
  • assistere la STP nella gestione dei sinistri e nella revisione periodica delle coperture.

Il supporto consulenziale è quindi parte integrante della protezione della STP, perché consente di costruire soluzioni coerenti, tecnicamente solide e allineate alla continuità dei servizi sanitari.

Proteggi la tua società tra professionisti con BIG Insurance Brokers

Garantire qualità, sicurezza e continuità ai pazienti significa proteggere l’intero ecosistema della tua STP: persone, processi, patrimonio e reputazione. Un’assicurazione per società tra professionisti adeguata quindi è sia un obbligo normativo, sia uno strumento centrale di gestione del rischio clinico, organizzativo e digitale.

BIG Insurance Brokers affianca le STP sanitarie nella costruzione di soluzioni chiare, coerenti e in linea con la normativa vigente. Il nostro approccio è tecnico e personalizzato: analizziamo governance, specializzazioni, volumi, flussi operativi e asset tecnologici; coordiniamo le coperture della struttura e dei professionisti per evitare sovrapposizioni o aree scoperte, e verifichiamo la piena conformità ai requisiti del D.M. 232/2023 e della L. 24/2017.

Contattaci per una consulenza professionale: elaboriamo un’analisi del rischio dedicata e costruiamo una soluzione assicurativa realmente proporzionata alla tua STP, alle sue attività e ai suoi obiettivi di crescita.

Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.

Recent Posts