In RC Professionale

Con l’avvento della Legge Gelli e con la crescente richiesta di garanzie zootecniche e alimentari, la professione del veterinario è di certo cambiata negli anni ricoprendosi di responsabilità civili e persino penali crescenti. Benché siano molte le formule standardizzate proposte sul mercato, scegliere di affidarsi a un Broker assicurativo diventa economicamente più vantaggioso e nei fatti anche più sicuro in caso di necessità. Non sempre infatti un premio (=prezzo) di polizza low-cost riesce a soddisfare le esigenze di copertura e in mancanza di una figura esperta nel settore assicurativo si rischia di acquistare un contratto sì economico ma non adeguato, che vuol dire che in caso di sinistro darebbe una copertura parziale o in casi estremi nulla.

Veterinari ed RC Veterinari

Domestici per farci compagnia, allevati per nutrirci, protetti per salvaguardarli, gli animali sono protagonisti della nostra vita. La loro salute è nelle mani della natura, dei loro padroni e di chi ha scelto di prendersene cura per vocazione: i veterinari.

Medico prezioso per i privati che nel proprio gatto, cane, criceto, serpente o tartaruga trovano un compagno di vita, quella del veterinario è una professione imprescindibile per le aziende che devono tenere in salute i propri animali per garantirsi un’economia stabile e in crescita. Il veterinario dedito al comparto agroalimentare è imprescindibile per verificare e garantire una filiera sana, capace di produrre prodotti alimentari di qualità certificata.

Quella del veterinario è una professione medica a tutti gli effetti: animali e umani sono importanti allo stesso modo. Non è quindi banale che la professione vada tutelata con un’adeguata RC professionale.

ASSICURAZIONE RC MEDICO VETERINARIO ED RC CLINICA VETERINARIA

Vediamo nel dettaglio come un veterinario possa tutelare la propria professione e il proprio patrimonio esercitando quindi l’attività medica senza preoccupazioni.

Perché stipulare una polizza di Responsabilità Civile?

Ognuno di noi lavora giorno per giorno per assicurarsi un reddito dignitoso per il presente e per costruire la stabilità economica per se e per i propri cari. Presi dal trambusto degli impegni quotidiani, raramente ci soffermiamo a pensare alle insidie dei pericoli che, a volte, sono dietro l’angolo e che potrebbero compromettere seriamente quello che abbiamo costruito con tanti sforzi e tanti sacrifici. Anche se non ci pensiamo o cerchiamo di illuderci che alcune cose possano succedere solo agli altri, ci sono casi in cui basta una piccola distrazione a far si che accadano conseguenze catastrofiche. Con un piccola spesa, in rapporto al fatturato, possiamo tutelarci da tali circostanze e mettere al sicuro noi stessi, la nostra famiglia e il nostro futuro da tali circostanze. Non metterti nelle mani del caso, costruisci oggi il tuo futuro di certezze, con noi di RCPolizza ti bastano un paio di click e qualche secondo del Tuo prezioso tempo.

RC obbligatoria dal 2014

L’RC professionale per i medici veterinari è obbligatoria dal 2014 a garanzia dei pazienti e dei soggetti terzi.

Cosa copre una polizza RC Professionale Medico Veterinario?

La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista Veterinario copre tutti i danni che possono essere arrecati ai pazienti durante lo svolgimento della propria attività. In tutti questi casi l’assicurazione serve a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese).

Cosa copre una polizza RC Professionale Clinica Veterinaria?

La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista Veterinario copre tutti i danni che possono essere arrecati ai pazienti durante lo svolgimento della propria attività. In tutti questi casi l’assicurazione serve a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese).

Legge Gelli Bianco

L’assicurazione professionale per i medici veterinari non è rimasta esclusa dalla Legge Gelli che ne ha regolarizzato la tipologia di esercizio variando il calcolo di premio assicurativo e i gradi di responsabilità in caso di prestazione di esercizio per conto terzi piuttosto che di libera professione. Per un approfondimento sulla Legge Gelli clicca qua di seguito.

L’organizzazione del lavoro del professionista in una clinica veterinaria incorre nella recente normativa Gelli Bianco che prevede un carico di responsabilità anche da parte della struttura sanitaria che ospita i professionisti. In 18 articoli, la nuova Legge disciplina i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. Lo spiega in maniera schematica la stessa ANMVI (@fonte anmvi.it):

Responsabilità penale

Abrogata la norma Balduzzi sulla ‘colpa lieve, la Legge (articolo 6) introduce nel Codice penale il nuovo articolo 590-sexies – “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” – che esclude la punibilità, nel caso in cui l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità. Il giudice terrà poi conto dell’eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto a linee guida anche in sede di determinazione del risarcimento del danno.

Responsabilità civile

E’ contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie. Ciò comporta un conseguente termine della prescrizione a dieci anni.
Resta poi configurata come “contrattuale” la responsabilità di ogni professionista che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente (ad esempio, un dentista).
Assume invece natura extracontrattuale – con onere della prova a carico del ricorrente e prescrizione a 5 anni – la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie quando chiamati in causa.

Obbligo di assicurazione per le strutture

Tutte le strutture sanitarie- pubbliche e private – devono assicurarsi per responsabilità civile. La copertura agisce verso terzi e anche verso i prestatori d’opera, per i danni attribuibili al personale delle strutture “a qualunque titolo operante”, compresi “coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonchè di sperimentazione e ricerca clinica”. L’obbligo di assicurazione vale anche per le prestazioni di regime di convenzione con il SSN di libera professione intramuraria. Le strutture dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro.

Obbligo di assicurazione per il singolo professionista

Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Non è coperto dalla polizza assicurativa della struttura, il professionista che:
-svolge la propria attività al di fuori della struttura
-presta la sua opera nella struttura in regime libero professionale
-esercita nella struttura nell’adempimento di una obbligazione contrattuale personalmente assunta con il cliente

Obbligo di comunicazione al cliente

Resta fermo quanto già previsto dal Regolamento di riforma degli ordini professionali, in base al quale il professionista è tenuto a rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di questi obblighi (polizza e comunicazione al cliente) costituisce illecito disciplinare.

Pubblici i risarcimenti

Viene previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito Internet, i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.

Disponibilità della documentazione sanitaria

La trasparenza dei dati è un obbligo applicabile anche alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali . La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente. Le eventuali integrazioni sono fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

Gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono a raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e da aggiornare con cadenza biennale.
In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Dovrà ricorrervi chi intende esercitare in giudizio un’azione risarcitoria. Prevista anche l’applicazione dell’istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva.

Rinvio a decreti del Ministro della Salute

Previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della Salute istituisce presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. Spetta all’Osservatorio il compito di acquisire i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione – con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie -, di linee di indirizzo, per la prevenzione e gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. L’Osservatorio, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).Un decreto ministeriale istituisce l’elenco degli enti, delle istituzioni, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che elaborano le raccomandazioni e le linee guida cui si attengono gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle relative prestazioni. Le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) disciplinato con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito Internet gli aggiornamenti e le linee guida indicati dal SNLG previa verifica di conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto.

Quale polizza RC veterinario scegliere?

Durante la sottoscrizione bisognerà distinguere il tipo di esercizio svolto dal medico veterinario e il referente cui esso si rivolge, nonché valutare se l’esercizio avvenga in qualità di libero professionista o dipendente di una clinica veterinaria privata o di un’ente/organizzazione statale o parastatale.
Benché le polizze oggi presenti sul mercato siano piuttosto standardizzate, ogni piccola sfumatura potrebbe causare differenziazioni anche considerevoli di premio. Al fine di costruire un a polizza il più possibile aderente alle esigenze del professionista, il nostro suggerimento è quello di contattare gratuitamente – via mail o telefono – un agente di BIG Insurance Brokers che in qualità di Broker assicurativo svolge una significativa opera di intermediazione tra il Cliente e la Compagnia, esercitando gli interessi del primo e assistendolo anche in caso di sinistro nei rapporti con la Compagnia.

Cosa offre una Polizza RC Professionale Medico Veterinario stipulata con BIG Insurance Brokers?

Le polizze selezionate per voi da BIG Insurance Brokers tengono conto della valenza della professione, ma diversamente da molti player assicurativi, non si uniformano all’etichetta. Grazie alla collaborazione con MARSH e AIG siamo in grado di offrire la convenzione nazionale ale dell’associazione ANMVI con la migliore proposta economica e di coperture incluse del mercato. I premi sono valutati sulla base dell’esperienza di ogni professionista veterinario, sul suo giro d’affari e sulle prospettive del medico veterinario che si rivolge a noi.

Domande?

*Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.

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