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La Legge Gelli Bianco ha profondamente cambiato le regole della sanità investendo di maggiori responsabilità sopratutto gli operatori sanitari. In primis gli infermieri, che hanno visto rinnovare la suddetta Legge dall’entrata in vigore del DDL Lorenzin, un decreto che ha modificato la vocazione in professione e quindi, l’esercizio in responsabilità. Come destreggiarsi ora fra regole e quotidianità? L’assicurazione risponde, ma attenzione a quale scegliete perché la legge non ammette sconti.

Quella dell’infermiere non è solo un a professione: è una vocazione. Non si tratta infatti di applicare le tecniche e le conoscenze, spesso rituali e ripetitive, di quanto imparato sul campo o nei testi didattici: la professione infermieristica inizia dal rapporto con il paziente, nella capacità di ascolto e interazione che si traduce in un ponte di dialogo prezioso fra il malato e il medico e che spesso vede coinvolte anche i famigliari del degente. 

La complessità della professione si esprime anche nella pluralità di impieghi e mansioni svolte da chi svolge la professione infermieristica nonché dal luogo di esercizio: l’ospedale, la clinica privata, la casa di riposo… 

Comprensibile quindi la particolare attenzione rivolta al tema dell’assicurazione obbligatoria per infermieri e medici all’interno dell’ultima riforma normativa sulla responsabilità medica Legge Gelli che ha dato vita ad opinioni contrastanti. L’attuale assicurazione ha effettivamente molto innovato alcuni caratteri propri degli istituti assicurativi, lasciandone però altri indenni. 

A risolvere quest’ultimi aspetti ci ha pensato il Ddl Lorenzin approvato in Senato il 22 dicembre 2017. Una data storica per gli infermieri che nella nuova normativa hanno visto la trasformazione dei Collegi in Ordini. Ma non solo. 

Ma andiamo con ordine, cercando di capire cosa è cambiato e come il professionista quale è l’infermiere, possa destreggiarsi tra nuove regole, leggi e assicurazioni. 

GELLI: DA DDL A LEGGE. COINVOLTI ANCHE OSS E INFERMIERI 

E fu così che l’8 marzo 2017 il Disegno di Legge C-259, altrimenti detto Ddl Gelli proposto dall’onorevole Federico Gelli, divenne Legge. Da allora il mondo socio-sanitario è stato invitato (obbligato) ad adeguarsi al nuovo scenario,  forse più complesso, ma di certo più schematico in materia di legislazione e regole di comportamento. Quasi un vademecum, con tanto di linee guida e ragguagli sulla presa di responsabilità per tutto il settore.  

Benché il Ddl Gelli, come la Legge Gelli-Bianco, non abbiano mai menzionato nello specifico la professione infermieristica, nella sostanza hanno dato disposizioni puntuali e inequivocabili in materia di rischio clinico e responsabilità professionale del personale sanitario, ambito in cui gli infermieri si collocano perfettamente in quanto “esercenti le professioni sanitarie” perché, come indica il  Ministero della Salute: “lo Stato italiano riconosce come professioni sanitarie quelle che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione”. 

Pur non scrivendo mai la parola “infermieri”, già nella formulazione di Ddl, la Legge Gelli-Bianco parla della dimensione infermieristica in diversi punti. Basta fare attenzione… 

Innanzitutto, nell’articolo 1 comma 1 la Legge fa riferimento alla sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute perseguito nell’interesse dell’individuo e della collettività (come bene esplicita la Costituzione all’articolo 32); nei successivi commi 2 e 3 vengono messe in risalto tutte le attività di prevenzione e gestione del rischio connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie. Nel realizzare ciò è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti. Imprescindibile risulta quindi la qualità delle cure anche attraverso il corretto impiego delle risorse, concorrendo in tal senso anche i dirigenti delle professioni sanitarie. 

L’articolo 2 promuove al comma 4, in ogni Regione, l’istituzione di un centro regionale per la gestione del rischio, il quale raccolga dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi. Ciò significa che è necessario per ogni azienda sanitaria, pubblica o privata, denunciare tutti gli eventi legati alrisk management conpieno coinvolgimento degli infermieri (preferibilmente dotati di formazione nella gestione del rischio clinico), nel realizzare procedure aziendali favorenti la denuncia di eventi avversi. 

L’articolo 5 evidenzia come gli stessi operatori sanitari sono tenuti, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida (trattandosi di sintesi delle migliori evidenze scientifiche, permettono di definire standard assistenziali e criteri di appropriatezza con cui valutare le performance di professionisti e organizzazioni sanitarie e, pur mantenendo un orientamento più culturale che normativo, possono essere utili riferimenti nel contenzioso medico-legale) pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco. Qualora dovessero mancare le suddette raccomandazioni, tutti i professionisti sanitari si devono attenere alle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Se l’articolo 6 invece si focalizza sulla responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria cui si imputa la Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia (inesperienza, ignoranza, inadeguatezza) e senza aver rispettato le linee guida indicate della stessa legge Gelli Bianco, l’articolo 7 disciplina la responsabilità civile. Nella prima parte dell’articolo in questione l’intento del legislatore è quello di responsabilizzare la struttura sanitaria o sociosanitaria (ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile) per ciò che concerne l’operato degli esercenti la professione sanitaria, anche in regime di libera professione intramuraria, ovvero in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (vedi BOX). 

Come indicato sul sito DimensioneInfermiere.it: “L’analisi particolareggiata del nuovo mondo assicurativo riservato agli operatori sanitari necessita di un’iniziale riflessione sul tema della responsabilità civile dei sanitari stessi. In Italia si deve far riferimento alla doppia natura extracontrattuale e contrattuale del rapporto tra operatore sanitario e paziente e tra azienda ospedaliera e soggetto preso in carico da quest’ultima, in pratica la responsabilità extracontrattuale è legata alla condotta dei professionisti e quella contrattuale è vincolata alle strutture sanitarie”.

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LEGGE GELLI-BIANCO: L’ASSICURAZIONE INFERMIERI È OBBLIGATORIA 

Va da sé che il cambio di registro imposto dalla Legge Gelli-Bianco ha reso necessaria la creazione di una polizza RC professionale infermieri, di logica, obbligatoria. In funzione delle novità introdotte, le compagnie assicurative hanno dovuto costruire una rc professionale infermieri che considerasse diversi aspetti della professione al fine di fornire risposte e soluzioni in termini di risarcimento, tempo di validità della polizza rc infermieri, clausole e soluzioni calibrate sul tipo di attività svolta dall’infermiere e sul grado di coinvolgimento cui è tenuto a rispondere.   

1. Risarcimento

In tali tipologie di assicurazione la copertura dell’assicurato avrà quindi in riferimento alle sole condotte colpose di quest’ultimo. Tale assioma trova la propria ragion d’essere in un’altra disposizione del Codice Civile l’Art 2043, (norma che introduce la c.d. responsabilità extracontrattuale) nel quale viene stabilito un vero e proprio obbligo per chi ha commesso il fatto di risarcire il danno a chi lo ha subito. Il contratto di assicurazione cui si fa riferimento nelle disposizioni del codice civile è atto a limitare e ridurre il rischio sorto in capo all’operatore sanitario per il fatto proprio del suo lavoro, ma non ne esclude assolutamente la responsabilità. L’accensione di una polizza permette quindi di limitare il risarcimento per l’errore negligente dell’infermiere e del medico che abbia causato un danno al paziente. Come indica l’art 1917 c.c., il cui intimo significato è quello di escludere la compagnia assicurativa per i comportamenti dolosi che abbiano cagionato il danno in capo al paziente, “l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.

2. Tempo di validità

Un cambiamento sostanziale legato all’entrata in vigore della Legge Gelli è relativo al tempo in cui è accaduto l’evento lesivo in capo al paziente. Ciò che può fare la differenza nel caso in cui il danno sia stato cagionato dal colpevole e negligente comportamento del medico o dell’infermiere sarà il tempo di validità dell’assicurazione, poiché il periodo di copertura assicurativo può essere oggetto di specifica clausola vincolante all’interno del contratto. 

3. Clausule e soluzioni

La responsabilità medica, al centro di così forti mutamenti, trova nel momento assicurativo un fondamentale aspetto da dover tenere a mente. Genericamente l’assicurazione sulla responsabilità civile tutela l’operatore sanitario per il periodo in cui è coperto dalla polizza, ma in alcuni rapporti contrattuali, l’insorgere di clausole particolari limitano il risarcimento per il fatto commesso al momento dell’errore.

QUANTO COSTA L’ASSICURAZIONE INFERMIERI? 

Più il terreno si fa particolareggiato, più viene da chiedersi “Quanto cosa una RC professionale infermieri?  Benché già esistano diverse piattaforme online che promettono preventivi esaustivi e polizze super scontate, è chiaro che generalizzare non è la strada più conveniente. La moltitudine di fatti che possono verificarsi all’interno di una struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) è così vasta che è difficile trovare la quadra perfetta di una polizza infermieri fatta su misura. Attraverso un’approfondita analisi è tuttavia possibile arrivare a customizzare la polizza nella maniera più consona all’esercizio della professione. In qualità di broker assicurativi siamo soliti abbandonare la superficie per addentrarci nella vita del professionista al fine di valutare caso per caso le coperture più adatte identificandole in un ampio ventaglio di offerte possibili. 

Per noi di BIG Insurance Brokers è prassi valutare ogni aspetto della professione non solo per quanto concerne la protezione del legame infermiere-medico e infermiere-paziente all’interno dell’alleanza sanitaria, ma custodire la professione infermieristica tutelandola anche dal punto di vista legislativo, affiancando quindi a una Rc professionale infermieri anche una polizza di tutela legale che saprà coprire danni e ritrosie derivanti dall’imperizia o dalla negligenza, qualora questa sia dimostrata. 

Non solo. Il panorama è ancora in divenire. Basti guardare le piccole, grandi riforme apportate dal DDL Lorenzin anche in ambito assicurativo dove l’applicazione della normativa tocca anche gli aspetti legali della professione. 

DDL LORENZIN: COSA CAMBIA PER GLI INFERMIERI?

ra la Legge Gelli-Bianco apportando novità sostanziali, a partire dal nuovo inquadramento professionale infermieristico, non più legato a un organo collegiale, ma bensì promosso a “Ordine Professionale”.  Esclusa la figura dell’ostetrica (a sua volta destinata a un ulteriore ordine specifico) il DdL istituisce nella nuova classificazione del personale, l’area delle professioni socio-sanitarie, tra le quali rientra la figura dell’OSS (con educatori, sociologi e assistenti sanitari) con relativo profilo professionale. 

A fronte di questo cambiamento, il decreto Lorenzin modifica nei fatti la Legge Gelli-Bianco anche dal punto di vista assicurativo, in quanto: 

  1. specifica che la cifra esigibile dalla struttura sanitaria (o dall’ente assicurativo), anche in regresso, nei confronti dell’esercente le professioni sanitarie responsabile a titolo di colpa grave, è pari al triplo del reddito lordo annuo maggiore tra quelli percepiti nell’anno in cui è iniziata la condotta causa del danno, nel precedente o in quello successivo; 
  2. aumenta da 10 a 45 i giorni del termine entro cui la struttura deve informare il professionista della richiesta risarcitoria (inizio trattativa stragiudiziale o ricevimento notifica dell’atto introduttivo del giudizio) inerente ad una di lui condotta; 
  3. in aggiunta al Fondo di garanzia, agevola l’accesso alla copertura assicurativa per i soggetti operanti in regime libero professionale. 

 

Detto ciò è bene sottolineare che il Decreto Lorenzin opera anche a livello di normativa penale: 

  • inasprisce le pene detentive e le sanzioni pecuniarie, prevedendo tra le pene accessorie la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca dei beni strumentali alla commissione del reato, nonché la comunicazione all’albo di appartenenza allo scopo di decretare la radiazione, qualora il reo eserciti regolarmente una professione (differente da quella rappresentata nell’abuso). Nell’art.348 c.p. “Esercizio abusivo di una professione” si indica perseguibile penalmente anche l’induzione e il concorso nel reato e l’esercizio abusivo della professione contestualmente alla mancata iscrizione all’albo; 
  • inserisce un apposito comma nell’art.589 c.p. per la fattispecie di omicidio colposo conseguente ad esercizio abusivo della professione ed uno per le lesioni personali gravi e gravissime all’art.590 c.p.; 
  • aggiunge alle circostanze aggravanti generiche (art.61 c.p.) la previsione di reati non colposi commessi a carico di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, anche semiresidenziali e socio-educative, pubbliche e private. 

In ultimo vale la pena di far notare che la novellazione dell’art.123 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) prevede sanzioni amministrative da €1500 a €3000 per detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia, applicabile qualora il quantitativo sia esiguo. 

RC infermieri: a ciascuno la sua polizza

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COME SOTTOSCRIVERE UNA RC PROFESSIONALE INFERMIERI

Conosciamo bene la facilità di acquisto su internet. Il mezzo ci ha abituati a comprare polizze assicurative persino online. Nulla di male se non fosse che nel momento del bisogno il giochino si rompe e lo sfortunato si trova con una polizza inadeguata rispetto al problema insorto. Se sei in procinto di stipulare per la prima volta una RC professionale Infermieri il nostro consiglio è di integrare la tua polizza infermieri con alcuni prodotti assicurativi che renderanno la tua vita più semplice e serena. Anche in caso di imprevisto e danni non considerati in fase di sottoscrizione. 

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LEGISLAZIONE E ASSICURAZIONE: personalizzare è la soluzione

Attraverso un’approfondita analisi è tuttavia possibile arrivare a customizzare la polizza nella maniera più consona all’esercizio della professione. In qualità di broker assicurativi siamo soliti abbandonare la superficie per addentrarci nella vita del professionista al fine di valutare caso per caso le coperture più adatte identificandole in un ampio ventaglio di offerte possibili.

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