In News, RC Professionale

Il fisiatra è un medico, laureato in medicina e chirurgia, che ha conseguito il diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, attraverso la frequentazione di un corso universitario post-laurea di 4 anni.

Da non confondere con il fisioterapista cui aspetta l’applicazione di un programma riabilitativo volto all’individuazione ed al superamento delle difficoltà del paziente, attraverso terapie fisiche, manuali e massoterapiche, il fisiatra non si occupa soltanto di curare la malattia che genera la menomazione, ma ha anche il compito di risolvere le conseguenze che questa comporta.

Le sue sono prestazioni diagnostiche, valutative, terapeutiche (farmacologiche o strumentali) e riabilitative: è responsabile del progetto riabilitativo e ne coordina gli interventi tecnici, effettua la diagnosi della menomazione causa della disabilità, la diagnosi funzionale e la prognosi riabilitativa.

Può collaborare sia presso i reparti ospedalieri che nelle strutture territoriali di Medicina Fisica e Riabilitazione del Servizio Sanitario Nazionale; quando non opera chirurgicamente può svolgere anche la professione in maniera autonoma, seguendo il malato anche a casa.

Da queste premesse è chiara l’ampietà delle sue responsabilità in ambito professionale e la varietà di possibilità che vanno considerate nel momento della sottoscrizione di una polizza assicurativa. Il medico fisiatra effettua interventi invasivi oppure impiega la sua professionalità solo in ambito valutativo? Esercita la sua professione in ambito ospedaliero o opera solo in via privata assistendo i suoi pazienti a casa?

Spesso le compagnie assicurative tendono a uniformare l’RC professionale fisiatri senza tener conto di tante diversificazioni in cui il medico può trovare un margine di risparmio del premio assicurativo pur venendo tutelato per quella che è la sua attività abituale.

Per Big Insurance Brokers uniformare non è la soluzione: la nostra esperienza ci insegna che standardizzare è la via migliore per non soddisfare le esigenze del cliente. La nostra natura di broker permette al Medico di poter usufruire di un servizio di consulenza  altamente professionale e  di poter scegliere tra una pluralità di offerte già selezionate sulla base delle sue esigenze.

Perché scegliere BIG

BIG, parte del network MARSH, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, è in grado di proporre prodotti assicurativi più affidabili ai prezzi migliori del mercato. A dirlo sono i fatti e 15 anni di esperienza.

Dalle parole ai fatti

In ambito assicurativo e professionale sarà utile per il fisiatra leggere l’interessante articolo riportato sul sito Fisiatria Italiana relativamente a una doppia Sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nata emesse in seguito al ricorso contro una sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7/12/15 che riguardava la denuncia al Tribunale di Pistoia per lesioni personali colpose di un paziente verso un neurochirurgo. L’occasione ha infatti richiesto un approfondimento su  “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ prevista dall’art. 590 sexies cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Ricordando che “L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da negligenza o imprudenza;
  2. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. se l’evento si è verificato per colpa (anche ‘lieve’) da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”.

L’autore mostra come le sentenze siano solo apparentemente in contrasto se lette nel quadro del Giuramento della Federazione degli Ordini dei Medici e Chirurghi indicando come sia opportuno promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira. Una visione sicuramente alta ed etica della professione che tuttavia trova diversa applicazione nella realtà, dove il futuro non si può prevedere e la comunicazione può non trovare la matematica e conforme applicazione delle sue leggi. Un buco in cui il rischio aumenta e che l’assicurazione  è tenuta a colmare.

*Le informazioni riportate non costituiscono contratto e non impegnano il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere attentamente il set informativo di polizza prima della sottoscrizione.

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